usufrutto su azioni, concesso ad un
investitore per procurarsi liquidità, attualizzando i frutti futuri
c.m. 16.05.1978, n. 122/11/1121
Il dividendo incassato genera un credito d'imposta.
L'utile corrisponde alla differenza tra il dividendo comprensivo
del credito d'imposta e il costo del diritto d'usufrutto.
del. 15.11.1993,
n. 137, SECIT
É ammesso l'usufrutto su azioni possedute da soggetti
italiani, concesso ad un investitore per procurarsi liquidità, attualizzando i
frutti futuri.
Il corrispettivo è determinato in previsione dei dividendi,
che potranno essere distribuiti nello statuito periodo di godimento.
Il diritto di voto (in deroga all'art. 2352, c.c.)
deve essere attribuito al nudo proprietario, che provvede a "dosare"
i dividendi, per non eccedere la misura contrattuale.
In caso di redditività minore rispetto a quanto previsto, può
ricorrersi ad un arbitraggio per eventuali conguagli.
Nudo proprietario: Il valore
contabile dei titoli resta invariato.
Il corrispettivo costituisce ricavo dell'esercizio in cui
l'operazione è compiuta.
Usufruttuario: Il
corrispettivo costituisce una spesa relativa a più esercizi, da ripartirsi
negli esercizi in cui vengono ad essere contabilizzati i dividendi.